Abbiamo capito, nell'articolo precedente, che quando si mette in piedi una situazione tale da concludersi con un atto oneroso, a seconda della tipologia di atto, vanno versate delle imposte per particolari fini: trascizione, pubblicità etc.
Ma nel caso in cui tali ati siano gratuiti? quest'utlima parola potrebbe far pensare che gratuito sia anche il regime fiscale, e invece no; anche per questa tipologia di atti, le tasse esistono e come! Vediamole meglio nello specifico!
Il primo articolo del decreto legislativo 346/1990 si dedica proprio alla disciplina degli atti riguardanti la successione, la donazione e gli atti a titolo gratuito in genere. Per intendersi:
- Atti di donazione presunta
- Trasferimento di beni per donazione
- Trasferimento di beni per successione o mortis causa
- Costituzione di un vincolo di destinazione
- Dichiarazione di successione per morte presunta
- Casi di immissione nel possesso temporaneo
Esistono degli atti che sopravvivono a questo peso fiscale, ovvero:
- Le erogazioni liberali per il mantenimento (educazione, malattia, nozze, abbigliamento ..)
- Le donazioni di beni mobili a patto che siano di modico valore
- Trasferimenti avvenuti in applicazione dei patti di famiglia
Tali imposte sposano un concetto di territorialità, quindi se il soggetto deceduto si trovasse all'estero il regime si applicherebbe solo ai beni o ai diritti esistenti in Italia. Per quanto concerne il presupposto di tali imposte, dobbiamo analizzarlo specificatamente per ciascuna di esse, perciò:
- Le imposte sulle successioni si applicano con la sola apertura della successione. L'obbligo scatta immediatamente.
- Le imposte sulle donazioni nascono con la stipulda dell'atto notarile.
- Per le dichiarazioni di assenza occorre l'immissione temporanea nel possesso
- Per la morte presunta vale l'immissione del possesso come sopra o l'eseguibilità della sentenza di morte presunta.
Chi sono i soggetti passivi? A seconda dell'atto ovviamente parliamo di soggetti diversi. Gli eredi e i legatari per le successioni, i donatori per le donazioni, i beneficiari per tutte le altre liberalità tra vivi o i soggetti immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente.
La base imponibile è data dal valore delle quote ereditarie, ottenibili con la differenza tra il valore dei beni e dei diritti sottratto dall'ammontare delle passività e altri oneri ammessi in deduzione. Le franchigie sono così ridotte:
- 1.000.000,00 € per il coniuge o i parenti in linea retta
- 2.100.000,00 € per i fratelli e le sorelle
- 1.500.000,00 € per i beneficiari portatori di handicap
Riepilogate qui sotto:
Ovviamente anche in questo caso non si parla solo di imposta di registro, ma anche di imposta catastale e di imposta ipotecaria.
I soggetti passivi di cui abbiamo parlato prima. bene o male, sono anche i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione entro 12 mesi dalla sua apertura, a patto che la donazione superi i valore di 100.000,00 € e che contenga valore o diritti immobiliari, altrimenti non sussiste l'obbligo di presentazione. Il pagamento avviene entro i 3 anni dalla data di presentazione della suddetta dichiarazione, tramite una semplice notifica al diretto o ai diretti interessati.
E con questo credo di avverti annoiato abbastanza, quindi non ti rubo altro tempo e ti aspetto per il prossimo articolo!