Se ti sei soffermato su questo articolo, con una buona probabilità sei titolare di un diritto di proprietà e questo comporta alcuni oneri. Nei precedenti articoli abbiamo visto lo "zampino" dello Stato nel momento dell'acquisto, con i vari regimi fiscali che colpiscono l'acquisto di un'abitazione, sia in fase preliminare che in fase notarile. Nella seguente categoria, invece, ci soffermeremo sulle tasse che accompagnano il diritto fin quando quest'ultimo resta in vita. Facciamo da una parte.
Innanzitutto è bene distringuere l'imposta dalla tassa, dato che quest'ultimo ricade su quei soggetti passivi che effettuano una specifica richiesta riguardo una prestazione dalla quale esso può trarne vantaggio. Sappiamo che esistono diverse tipologie di imposte, che lo Stato Italiano ha voluto raggruppare in questi insiemi:
- Erariali
- Locali
- Proporzionali
- Progressive
- Fisse
- Dirette
- Indirette
- Personali
- Reali
- Sul valore
- Sulla produzione
- Speciali
- Amministrative
- Giudiziarie
- Industriali o di fabbricazione
Bastano? Ciascuna di queste imposte, in diversa misura, possono gravare sui redditi percepiti da un soggetto passivo "X". Nel settore immobiliare, alcune di queste imposte le abbiamo già viste in precedenza come ad esempio l'imposta di registro, quella di bollo, quella catastale e infine quella ipotecaria; esse colpiscono gli atti a titolo oneroso, come la compravendita, mentre per gli atti a titolo gratuito abbiamo le imposte sulle successioni e sulle donazioni.
Queste si esauriscono, appunto, con l'atto che le ha scaturite, mentre altre imposte rimangono in vita fino a che non viene meno il diritto reale di cui gode una persona. La più famosa? l'IMU.
Quest'ultima è la prima imposta che rientra nel gruppo delle imposte comunali, e viene introdotta nel 2012 con un leggero anticipo sulla tabella di marcia. Tale imposta sostituisce l'IRPEF, l'ICI e le addizionali che un soggetto passivo avrebbe dovuto pagare sui redditi fondiari. Oggi il suo carico fiscale è meno pesante, dato che in precedenza colpiva anche le prime abitazione, mentre al momento è esclusa per le abitazioni principali, per i terreni agricoli e per i fabbricati rurali. Nel 2016 è stata protagonista di un'ulteriore modifica, riguardante la sua aliquota, che prevede uno sconto del 50% sugli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai figli e uno sconto pari al 25% per le locazioni a canone concordato. Sono del tutto esenti i fabbricati destinati ad uso istituzionale, culturale o per gli immobili e i terreni rientranti nelle comunità montane.
Il presupposto è il possesso di fabbricati, terreni agricoli o aree fabbricabili.
L'imponibile invece va cercata nella rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:
- 160 per gli immobili del gruppo A e per quelli rientranti nel gruppo C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria A/10;
- 140 per gli immobili del gruppo B e per quelli delle categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per gli immobili della categoria D/5
- 60 per tutti gli altri immobili del gruppo D
- 55 per i negozi, ovvero per la categoria C/1
Questo per quanto riguarda gli immobili iscritti al catasto, ma l'IMU colpisce anche le aree fabbricabili sulla base del loro valore commerciale e sui terreni agricoli, tenendo conto del reddito domenicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 110 se siamo coltivatori diretti o 130 in caso contrario.
L'aliquota base è pari allo 0,76%, ma i comuni possono prevedere un suo aumento o una sua diminuzione, nella misura dello 0,3%. Sono reviste delle aliquote ridotte per i fabbricati rurali strumentali e per quelli non produttivi di reddito fondiario, che rispettivamente misura un'aliquota pari allo 0,2% e pari allo 0,4%.
Come si paga? Tramite l'F24, tramite un acconto e un saldo. il primo va versato entro il 16/06 mentre la restante parte entro il 16/12. Se ti scoccia riempire due F24 puoi effettuare un singolo pagamento.
Passiamo ad un'altra imposta, la TASI; come l'IMU anche questa fa parte delle imposte comunali e viene introdotta nel 2014 all'interno della legge di stabilità.
Il presupposto è sempre il solito dell'IMU, ovvero il possesso o la detenzione di un immobile come previsto per l'IMU. Identica è anche la base imponibile mentre cambia l'aliquota ordinaria, che viene fissata al 10,6 per mille e ridotta al 2,5 per mille per le abitazioni principali. Solitamente i comuni la tengono stabile intorno all'1 per mille, ma il comune ha la possibilità di effettuare le manovre che ritiene più opportune, fino ad azzerarla. Anche la scadenza è la stessa prevista per l'IMU.
Ultima, ma non per importanza, è la TARI che chiude il cerchio delle imposte comunali più arroganti. Anche nota come tassa sui rifiuti, il presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte suscettibili di produzione di rifiuti urbani. La TARI non colpisce pertinenze o aree comuni condominiali. La base imponibile è la stessa per l'IMU, ma consideriamo solo l'80% della superficie catastale o il 100% di quella calpestabile se viene fatto un uso diverso da quello ordinario.
Governo ladro. Alla prossima.