Caricamento in corso
110% anche sulle seconde case? Perché no..
Leggi di bilancio 05/07/2020 - 15:14

Luglio è iniziato, ma le detrazioni si fanno ancora attendere. Proprio mentre stai leggendo questo articolo, la commissione di Bilancio della Camera sta valutando le prime correzioni alla maxi agevolazione. In un articolo precedente ti ho illustrato le fondamenta ma, fino a che l'Agenzia delle Entrate non si pronuncia a riguardo, ad oggi possiamo solo prevedere il contenuto di questa normativa analizzando i vari rumors.

 

Prima di procedere, ti rinfresco un po' la memoria! L'ecobonus e il sismabonus sono due maxi-agevolazioni che permetto ad un soggetto X di recuperare, in termini di detrazioni fiscali, l'intero costo degli interventi realizzati dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, a patto che l'intervento rientri in determinate categorie e rispetti particolari requisiti. 

Ad oggi non possiamo ancora stilare un elenco puntato chiaro e conciso sugli interventi leciti, ma possiamo affermare con tranquillità che rientrano nell'ecobonus due categorie di opere:

  1. Tutti gli interventi di isolamento termico delle superfici opache, sia esse verticali che orizzontali, riguardanti un intero edifico a patto che abbiano un’incidenza superiore al 25% della superficie lorda del medesimo edifico. Il massimale pattuito per questo genere di intervento sembra fissato, salvo modifiche, a Euro 60.000,00 per il numero di unità immobiliari.
  2. Tutti gli interventi in edifici unifamiliari o sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con nuovi impianti tra cui:
    • Impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda, con un impianto a condensazione e efficienza pari alla classe A di prodotto.
    • Impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.
    • Impianti di microcogenerazione.

In questa seconda categoria la spesa massima detraibile è stata fissata a Euro 30.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio nel caso in cui gli interventi vengano effettuati sulle parti condominiali.

Il massimale è solo uno dei paletti imposti dalla legislatura; il secondo riguarda la classe energetica dell'immobile che, in seguito all'intervento, deve migliorare di almeno due classi.

 

Riguardo al sismabonus non c'è molto da dire. Rientrano in questa categoria tutti gli interventi atti a ridurre il rischio sismico dell'edificio. Nel caso in cui il soggetto decidesse di cedere il famoso credito d'imposta, magari all'assicurazione, la detrazione scende dal 110% al 90%. Inoltre per gli edifici ubicati in zona sismica quattro per gli interventi effettuati da persone fisiche, non da imprese, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale, le disposizioni non trovano applicazione.

 

Stiamo parlando di interventi trainanti che permettono di raggruppare ulteriori operazioni, non rientranti nelle precedenti categorie, permettendono di estendere la detrazione del 110% anche ad esse, come ad esempio per gli impianti fotovoltaici.

 

Come ti ho detto stiamo parlando di una disciplina in fase di costituzione, perciò tante sono le modifiche che in questi giorni stanno prendendo vita; vediamone alcune:

  • Ampliamento degli interventi trainanti facendovi rientrare anche quelli riguardanti le superfici "oblique", come ad esempio la coibentazione dei tetti. Tuttavia iI lavori dovranno riguardare almeno il 25% della superficie dell’abitazione e dovranno essere impiegati materiali indicati specificatamente dall’ENEA, oltre al migliorarmento  della classe energetica dell'immobile di almeno due classi, come per l'ecobonus.
  • Sono stati modificati i massimali che scendono al di sotto dei 60.000 Euro fino a raggiungere 40.000,00 Euro per gli immobili composti dalle due alle otto unità abitative, fino ai 30.000,00 Euro per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
  • Nessuna distinzione tra prima e seconda casa.
  • Un'altra modifica riguarda l'estensione del bonus agli edifici del terzo settore, ovvero la possibilità di vedersi riconoscere il 110% su opere di abbattimento e ricostruzione degli edifici e la proroga del bonus fino al 30 giugno 2022 per gli Iacp.
  • Inoltre per gli immobili vincolati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali la detrazione del 110% spetterà a tutti gli interventi di efficientamento a prescindere dalla tipologia, nel rispetto comunque del requisito del miglioramento di almeno due classi energetiche dell'intero edificio. 

 

Il credito di imposta nasce e si esaurisce portandolo in detrazione con i rispettivi tributi Irper e Ires, ma non scordiamoci che il soggetto può anche cedere il suo credito. Anche su questo fronte si registrano delle novità, ovvero la possibilità di ottenere uno sconto in fattura da parte del fornitore o dei fornitori, i quali potranno usufruire del credito nei successivi anni, precisando che il tax credit è pari alla detrazione originariamente spettante a prescindere dallo sconto applicato. Viene confermata la possibilità di cedere questo credito ad intermediari e viene eliminato il limite alle compensazioni.

 

Il contenuto sembra sempre più definito ma non completo, perciò vediamo cosa ci racconteranno nella Gazzetta Ufficiale.

Iscriviti alla newsletter per rimanere aggiornato su tutte le novità!